Per risolvere sul nascere problemi derivanti da un malfunzionamento dell’amministrazione prevenire e reprimere il fenomeno corruttivo e l’illegalità nella P.A. agevolare un cambiamento culturale forte.
Segnalare i cattivi comportamenti e’ un “dovere civico”!
Come noto, il “Whistleblowing” , o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione, introdotto, dall’art. 1, co. 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
Ai fini della sua effettiva operatività nell’ambito di questa pubblica amministrazione, dal 18 febbraio 2020, è on line – all’indirizzo di rete: https://calatabiano.whistleblowing.it – la nuova piattaforma informatica “Whistleblowing” (attivata nell’ambito del GlobaLeaks Project promosso da Transparency International Italia e Hermes Center per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali), utilizzata per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti.
I Servizio garantisce il massimo livello di sicurezza e di riservatezza per tutto il processo di gestione delle segnalazioni e di tutte le comunicazioni che intercorrono tra il segnalante ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.).
Per inoltrare una segnalazione sarà sufficiente cliccare su “segnala”. Al termine del percorso di segnalazione verrà visualizzato un codice da custodire che potrà vedere solo il segnalante. Grazie a questo codice è possibile rientrare nella segnalazione inviata, leggere le risposte, dialogare con l’ente ed allegare eventuali altri documenti.
Al riguardo, si evidenzia che:
– il pubblico dipendente che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
– l’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
– la segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
– il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
– le tutele a favore del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di illecito ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Riferimenti
– Art. 54-bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” , come sostituito con L. n. 179/2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
– Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28 aprile 2015
– Deliberazione A.N.A.C. n. 1033 del 30.10.2018
– Deliberazione di G.C. n. 87 del 09.09.2015 recante“Direttive per l’espletamento della procedura di presentazione, ricezione e gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti comunali (cd. whistleblower) quale misura attuativa del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022”
– Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T. 2020-2022) approvato con deliberazione di G.C. n. 4 del 31.01.2020.
Avvertenze
Con riguardo alla misura in oggetto, si ritiene opportuno evidenziare, come rilevato da A.N.A.C., la necessità che “la denuncia sia in buona fede: la segnalazione è effettuata nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, quindi il sistema non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzate a promuovere l’etica e l’integrità nella pubblica amministrazione”.
Il R.P.C.T., oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute” da ritenersi obbligatoria in base al co. 6 dell’art. 54-bis succitato. L’onere di istruttoria, che la legge assegna al R.P.C.T., si sostanzia, ad avviso di A.N.A.C., nel compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività “di verifica e di analisi”. Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera A.N.A.C. n. 840/2018, che non spetta al R.P.C.T. svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.
Calatabiano lì 18/02/2020
Il Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza R.P.C.T.
Dr.ssa Concetta Puglisi
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