Avviso pubblico di selezione per l’individuazione del R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)

Visto il D.lgs. n.81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
Visto il decreto legislativo 36/2023;
Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;

SI COMUNICA
Che questo Ente intende conferire un incarico libero-professionale ex art.7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, per l’espletamento delle attività di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con un affidamento diretto ai sensi dell’art.50 lettera b) del D.lgs. 36/2023, previa consultazione di preventivi/offerte di professionisti interessati a comunicare il proprio interesse ad essere destinatari di una richiesta di preventivo/offerta per l’espletamento del servizio di che trattasi.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione Comunale.

1. OGGETTO DELL’INCARICO E COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Il R.S.P.P. è tenuto all’espletamento presso il Comune delle funzioni previste dall’art. 33 del D.Lgs. n. 81/08 e, precisamente:
a. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b. elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/08 e dei sistemi di controllo di tali misure;
c. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d. proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e. partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08;
f. partecipazione ai lavoratori delle informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n. 81/08.
In particolare, la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 81/08, su supporto informatico e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui al predetto articolo, di data certa e contenere:
a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08;
c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il contenuto del superiore documento deve rispettare ogni altra indicazione prevista dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. n. 81/08.
L’incaricato, inoltre, deve elaborare e redigere il D.U.V.R.I (Documento di valutazione rischio di interferenza) in riferimento ai rischi indotti da imprese esterne per operazioni svolte all’interno dei luoghi di lavoro:

2. REQUISITI RICHIESTI.
Il R.S.P.P., per l’espletamento delle superiori funzioni deve possedere, come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/08:
a. capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
b. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
c. attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
d. attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro correlato di cui all’articolo 28. comma 1, del D. Lgs. n. 81/08 di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
e. assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
f. godimento dei diritti politici.
I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 e successive modificazioni.
Possono svolgere le funzioni di responsabile coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui alla precedente lett. b). dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo sopra richiamato.
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, LI7, L23 e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007. pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000. pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001. pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001 ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui alla superiore lett. c).
II responsabile dei servizi di prevenzione e protezione deve aver frequentato corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni di cui al comma 2 dell’art. 32 sopra richiamato;

3. DURATA DELL’INCARICO.
L’incarico avrà durata di un anno dalla sottoscrizione del contratto.

4. COMPENSO.
Il compenso previsto per l’incarico che sarà onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale o spesa non deve superiore € 1.100,00 annui.

5. PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.
Gli interessati dovranno far pervenire a quest’Ente, entro e non oltre le ore 12.00 del 24/10/2024, esclusivamente a mezzo pec: protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it la manifestazione d’interesse, redatta sul modello A allegato, ad essere destinatari di una richiesta di offerta/preventivo per l’incarico di R.S.P.P. per questo Ente.

6. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura selettiva pubblica né proposta contrattuale e pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che riterrà a suo insindacabile giudizio più idoneo, previa consultazione di preventivi/offerte di operatori.
L’amministrazione si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragione di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Questo Ente si riserva il diritto di procedere all’assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e conveniente. Questo Ente si riserva, comunque, la facoltà di non accettare alcuna offerta qualora venisse meno l’interesse Pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica dell’Ente.
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A l’autorizzazione a svolgere l’incarico per la libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza. Dovrà inoltre presentare la documentazione relativa alla formazione (titoli di studio, attestati di formazione).
All’atto dell’affidamento dell’incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
E’ fatta inoltre salva la facoltà di questo Ente di recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023 il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile pro tempore dell’Area Tecnica;

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Quest’Ente fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dalla controparte ed acquisiti dal Comune saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge, alla gestione della presente procedura, finalizzata all’eventuale stipulazione del relativo rapporto contrattuale, e comunque connessi alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà ad accedervi. In qualunque momento gli interessati potranno far valere i diritti previsti dalla normativa.

Calatabiano, 17/10/2024

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ad interim
dott.ssa Filippa Noto

 

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