Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione del contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nel settori dell’acqua, dell’energia, del trasporti e del servizi postali, nonché per II riordino della disciplina vigente In materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e. ss. mm. ed il.;
Visto l’articolo 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed li., che esclude dall’applicazione delle disposizioni del Codice, tra gli altri, questa tipologia di servizi:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte dì un avvocato al sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o In una conciliazione tenuti In uno Stato membro dell’Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un’Istanza arbitrale o conciliativa Internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
Visto l’articolo 4 del nuovo Codice, ai sensi del quale l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto del principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
Viste le Linee Guida ANAC n. 12 relative all’affidamento dei servizi legali secondo cui l’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore dell’unità di tempo considerata (di regola il triennio) laddove l’incarico legale conferito “ad hoc” costituisce, viceversa, un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, restando sottoposto al regime di cui all’art. 17 (contratti esclusi) pur nel rispetto obbligatorio dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui al succitato art. 4 del Codice;
Visti la L. n. 247 del 31/12/2012 ed il Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014, avente ad oggetto “Regolamento recante la determinazione del parametri per la liquidazione del compensi per la professione forense, al sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, attuativo della riforma dell’ordinamento professionale” ;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 03/04/2015 avente ad oggetto: “Modifica schema di convenzione – tipo disciplinante l’affidamento di Incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune In procedimenti giudiziari In cui esso è parte. “, esecutiva al sensi di legge, con la quale a seguito dell’entrata In vigore del suddetto Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014, è stato adottato II nuovo schema di convenzione – tipo, disciplinante l’affidamento di Incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune di Calatabiano in tutti I procedimenti giudiziari In cui esso è parte, costituito da n. 10 articoli”;
Viste le direttive diramate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 76 del 20/09/2016 in materia di affidamento di incarichi legali;
Visto l’elenco di professionisti anche associati, articolato in sezioni, finalizzato all’affidamento di incarichi di patrocinio legale, costituito dal Comune di Calatabiano, in fase di prima attuazione delle suddette direttive, al 31.12.2018, soggetto ad aggiornamento annuale;
I professionisti esterni, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio legale dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’iscrizione nell’Elenco del Comune di Calatabiano, costituito, in via di prima attuazione, sino al 31.12.2017 ed aggiornato annualmente successivamente a tale data.
L’Elenco è unico e suddiviso in sezioni così distinte per tipologia dì contenzioso:
Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – C. S./C.G.A.
Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE/LAVORISTICO/IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili e Speciali: Giudice di Pace – Tribunale – Tribunale Regionale Acque Pubbliche – Corte di Appello – Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Cassazione Civile
Sezione C – CONTENZIOSO PENALE
Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace-Tribunale-Corte d’Appello-Cassazione Penale
Sezione D – CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Assistenza e patrocinio presso: Commissioni Tributarie – Cassazione Civile
ISCRIZIONE NELL’ELENCO
1. Ai fini dell’iscrizione, il professionista interessato o il rappresentante legale dello studio legale associato deve presentare istanza entro le ore 12:00 del giorno 28 dicembre 2020 corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione, con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di iscrizione all’Albo Professionale con indicazione della data di prima iscrizione; di eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove sussistente, e relativa data; di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed li.; di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
b) curriculum vitae, in formato europeo e sottoscritto, contenente specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati personali;
c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2. La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, potrà essere presentata con le seguenti modalità:
a) consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Calatabiano, Piazza Vittorio Emanuele, 32, dal lunedì al venerdì ore 09:30-12:00 e, nei giorni di martedì e giovedì, anche dalle ore 16:00-18:00;
b) raccomandata A.R.;
c) posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato da un gestore di P.E.C, (posta elettronica certificata).
La busta contenente la domanda e la documentazione allegata (sottoscritti con firma autografa) o l’oggetto della PEC contenente la domanda e la documentazione allegata (sottoscritti con firma digitale) devono riportare la seguente dicitura; “Manifestazione di interesse per l’aggiornamento di un Elenco Comunale di professionisti finalizzato all’affidamento di incarichi di legale patrocinio”.
Al fine del rispetto del termine di scadenza, non fa fede il timbro postale e quindi le domande dovranno pervenire entro il termine sopra indicato.
L’inoltro della domanda ed allegati autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati personali. I dati raccolti dall’Amministrazione saranno trattati mediante banche dati informatizzate e procedure manuali per le finalità di gestione del presente Avviso. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel sottoscritto Responsabile di Area.
3. L’iscrizione nell’Elenco avverrà per massimo 2 sezioni, che saranno indicate dal richiedente nella domanda, parimenti alla specifica preparazione posseduta negli ambiti di specializzazione in essa indicati.
4. L’Amministrazione, tramite comunicazioni inviate via PEC, assegnerà il termine sino ad un massimo di 10 giorni, a pena di esclusione, per l’integrazione delle manifestazioni di interesse, pervenute entro il termine, incomplete o carenti di firma.
5. Restano escluse:
• le istanze pervenute fuori termine;
• trasmesse ad indirizzi diversi da quelli indicati sia pure nell’ambito della stessa amministrazione comunale, qualora non recapitate al competente Responsabile dell’Area Amministrativa.
6. L’esclusione motivata disposta dal Responsabile dell’Area Amministrativa è comunicata via PEC.
7. L’iscrizione disposta dal Responsabile dell’Area Amministrativa è comunicata mediante pubblicazione dell’Elenco in “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti”.
8. La richiesta di iscrizione comporta l’accettazione di tutte le norme e prescrizioni contenute nelle Direttive per l’affidamento di incarichi legali diramate dall’Amministrazione Comunale di Calatabiano e nel presente Avviso Pubblico.
REQUISITI
1. Nell’Elenco possono essere inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati, regolarmente iscritti al relativo Albo Professionale, in qualsiasi circoscrizione del territorio italiano, da almeno 5 (cinque) anni, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che non hanno subito sanzioni disciplinari attivate dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale.
2. Per gli studi associati i requisiti di cui al precedente comma devono riferirsi a ciascun componente ed il curriculum vitae deve essere prodotto per ciascun componente.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’istanza previsto dal presente Avviso.
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO
1. La decisione in ordine alla necessità di agire o resistere in giudizio è assunta dalla Giunta Comunale.
2. Il rilascio della procura alla lite compete, in via esclusiva, al Sindaco.
3. L’affidamento dell’incarico legale per la rappresentanza in giudizio e difesa dell’Ente è di competenza del Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizi Legali.
4. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall’Elenco disponibile nel rispetto dei seguenti principi:
a. foro di competenza della causa da affidare;
b. capacità professionali in ragione dell’oggetto e del valore della causa risultanti dalle specializzazioni ed esperienze comprovate dal curriculum;
c. casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi conferiti aventi lo stesso oggetto;
d. corretta esecuzione di precedenti incarichi affidati;
e. caratteristiche migliorative offerte sotto il profilo della convenienza del corrispettivo in rapporto alla qualità della prestazione e rispetto alle previsioni della convenzione-tipo;
f. rotazione.
5. L’incarico è disciplinato da convenzione, il cui schema-tipo è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 03/04/2015. Con la sua sottoscrizione l’incaricato dichiara, tra l’altro, di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affari o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell’incarico per conto della controparte o di terzi, né che ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale.
6. Con la medesima sottoscrizione, inoltre, il medesimo si impegna ad astenersi dell’accettare incarichi legali per giudizi nei quali rappresenti e difenda la controparte ed a comunicare tempestivamente al Comune l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.
7. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.
8. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo ì casi eccezionali in cui la natura dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l’atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l’aspetto della necessità.
9. Qualora il giudizio, a seguito di sentenza, venga promosso innanzi ad una Giurisdizione Superiore, l’incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, ove abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Lo stesso Professionista è comunque tenuto a fornire al Comune ogni utile documentazione e la propria valutazione in merito all’eventuale opportunità di procedere con gli ulteriori gradi di giudizio.
CONDIZIONI ECONOMICHE
1. Il compenso professionale è determinato nella convenzione, in relazione all’organo di giustizia ed al valore della controversia, in misura pari al valore medio di liquidazione, stabilito, per ciascuna fase, dalle tabelle “parametri forensi” annesse al D.M. n. 55/2014, a cui viene applicata la diminuzione massima del 50% e del 70% per la fase istruttoria.
2. I compensi spettanti al medesimo legale relativi a cause aventi per oggetto la violazione della medesima disposizione normativa, anche se non riunite per connessione soggettiva e/o oggettiva, saranno ulteriormente ridotti in misura congrua valutata la fattispecie concreta.
3. In caso di studi associati il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l’attività fosse svolta da un unico professionista.
4. Ove per lo svolgimento dell’attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze, salvo il rimborso delle spese sostenute ed effettivamente documentate dal domiciliatario.
FORMAZIONE ELENCO
1. L’Elenco, redatto secondo le predette modalità, in ordine alfabetico, è approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa.
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
1. E’ disposta la cancellazione dall’Elenco dei professionisti/associazioni di professionisti che:
a. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’Elenco;
b. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
c. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
d. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
e. promuovano azioni avverso l’Ente, in costanza di iscrizione nell’Elenco od incorrano in altre incompatibilità.
2. La cancellazione è effettuata con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa.
NON ESCLUSIVITÀ DELL’ELENCO
1. Il Comune si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione. Tale circostanza potrà ricorrere in casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
1. L’Elenco costituito è aggiornato annualmente, previa pubblicazione di Avviso all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Calatabiano.
2. I professionisti anche associati già iscritti avranno diritto all’aggiornamento dei propri dati personali o professionali mediante invio di nuovi curricula.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) è il Comune di Calatabiano.
2. Il trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. I dati personali forniti dai partecipanti all’Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui allo stesso e per scopi istituzionali, mediante ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”).
3. La comunicazione dei dati personali ad altri Titolari del trattamento ai fini dell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di Legge. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato.
4. In ogni momento l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui agli arti. 15 e seguenti del “GDPR ” allo stesso applicabili.
AVVERTENZE
1. La presentazione della domanda non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale né dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente.
2. Il presente Avviso non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso.
4. L’inserimento nell’Elenco non fa sorgere in capo al Comune alcun obbligo di affidamento di incarichi ai soggetti iscritti.
5. La costituzione dell’Elenco non vincola in alcun modo l’Ente, che si riserva la facoltà di revocare l’Elenco in qualsiasi momento, dandone avviso all’Albo pretorio on line e sul proprio sito web istituzionale.
6. Per informazioni sulla presente procedura è possibile contattare l’Ufficio Servizi Legali di questo Comune al seguente recapito telefonico: 0957771036.
7. Copia integrale dell’avviso e fac-simile della domanda saranno affissi all’albo pretorio on line del Comune di Calatabiano. Gli stessi saranno, altresì, reperibili sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.calatabiano.ct.it
Calatabiano, lì 27.11.2020
Il Sindaco
dr. Giuseppe Intelisano
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
ad interim
dott.ssa Pennino Rosalba