Erogazioni liberali in denaro a sostegno delle misure urgenti di solidarietà alimentare finalizzate al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, avente ad oggetto “Codice della protezione civile”, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”;
Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 ed, in particolare, l’art. 2, co. 3, secondo cui i Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla medesima ordinanza eventuali donazioni e che, a tal fine, è autorizzata l’apertura di appositi conto correnti bancari presso il tesoriere o di conti correnti postali;
SI AVVISA CHE
è possibile effettuare donazioni in denaro a sostegno delle misure urgenti di solidarietà alimentare per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con le seguenti modalità:
Conto Corrente Bancario presso la Tesoreria comunale
IBAN: IT 67 U 08713 83900 000000081000
CAUSALE: “COMUNE DI CALATABIANO – EMERGENZA COVID19”
Oppure
Conto Corrente Postale
IBAN: IT 08 A 07601 16900 000015850951
CAUSALE: “COMUNE DI CALATABIANO – EMERGENZA COVID19”
Detrazioni di imposta per chi effettua liberalità in denaro in favore dei Comuni.
L’art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto “Cura Italia” dispone che per le erogazioni in oggetto, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore anche degli enti locali territoriali, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a
30.000 euro e che, se effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ed, inoltre, che, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
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