Nuova I.M.U. 2020 Legge n. 160/2019

Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito a decorrere dal corrente anno la TASI e l’IMU prevedendo l’accorpamento in un unico tributo.

SCADENZE:
Prima rata in acconto: 16 giugno 2020
Seconda rata a saldo: 16 dicembre 2020

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2020.

Il versamento della prima rata di acconto IMU per l’anno 2020 dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2020 in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 (art. 1, co. 762,L. n. 160/2019, circolare M.E.F. Dipartimento delle finanze n. 1/DF del 18 marzo 2020).

Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno approvate dall’Ente entro il prossimo 31 luglio, insieme al nuovo Regolamento Comunale, e pubblicate ai sensi dell’art. 1, co. 767, della L. n. 160/2019 sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Esenzioni I rata
Non è dovuta la prima rata per i seguenti immobili ai sensi dell’art. 177 del D.L. n. 34/2020 – Esenzioni per il settore turistico:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali efluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobilidegli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamentiper vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, acondizione che i relativi proprietari siano anche gestori delleattività ivi esercitate.

Aliquote e detrazioni
Le aliquote e le detrazioni da applicare per il pagamento della prima rata sono quelle in vigore nell’anno2019 (Deliberazioni di C. C. n. 44 del 27.09.2012 e n. 30 del 08.09.2014):

CATEGORIE

Abitazione principale
[soltanto categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)] e relative pertinenze [categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate]
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente
Aliquota: 4 per mille
Detrazioni abitazione principale: fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta: € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Altri fabbricati (incluse aree fabbricabili)
Aliquota: 10,6 per mille

Altri fabbricati (cat. da D1 a D9)
Aliquota Stato: 7,6 per mille
Aliquota Comune: 3,0 per mille

Terreni agricoli
Esenzione: [art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020]
In quanto il Comune di Calatabiano ricade tra quelli in cui i terreni agricoli sono esclusi dal pagamento ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 09 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18. Giugno 1993” (a cui è allegato elenco dei comuni ricadenti in aree montane e parzialmente montani)

Fabbricati rurali ad uso strumentale (D 10): esenti

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: esenti

ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE:
1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO
Sono soggette ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50% le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell’applicazione della riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Modalità di versamento
Il versamento dell’IMU può essere effettuato utilizzando Modello F24, ovvero tramite apposito bollettino postale 1008857615, uguale per tutti i comuni d’Italia e disponibile presso gli uffici postali.
Per i pagamenti dall’estero
mediante bonifico bancario IBAN: IT 67U 08713 83900 000000081000
SWIFT/BIC: ICRAITRRJT0
CAUSALE: Acconto IMU 2020

Il versamento non va effettuato se l’importo complessivo dell’imposta, dunque acconto più saldo, non supera i 12 euro.

VERSAMENTI AL COMUNE
L’imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando il codice tributo Ente B384 ed i codici tributi:
– 3912 IMU per le abitazioni principali (soltanto categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
– 3916 IMU per le aree fabbricabili
– 3918 IMU altri fabbricati
– 3930 IMU altri fabbricati categoria D da D1 a D9 (3 per mille – Comune)

VERSAMENTI ALLO STATO
3925 IMU altri fabbricati categoria D da D1 a D9 (7,6 per mille – Stato)


Le novita’ in materia di esenzioni IMU contenute nel D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 e nel D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020

Esenzioni I rata
Non è dovuta la prima rata per i seguenti immobili ai sensi dell’art. 177 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni in L. n. 77/2020
Esenzioni per il settore turistico:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Esenzioni II rata
Non è dovuta la seconda rata per i seguenti immobili ai sensi dell’art. 78 del D.L. n. 104/2020 convertito con modificazioni in L. n. 126/2020
Esenzioni per il settore turistico e dello spettacolo:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


IL SINDACO
dott. Giuseppe Intelisano

L’ASSESSORE AI SERVIZI FINANZIARI
Letteria Miano

IL RESP. DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
dott.ssa Rosalba Pennino

 


Calcolo IMU 2020 e stampa Modello F24

 

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