Si informano i contribuenti che per l’anno 2021 restano confermate le aliquote e le detrazioni della “Nuova IMU” approvate con deliberazione di C.C. n. 19 del 15.07.2020.
Scadenze
PRIMA RATA DI ACCONTO: 16 GIUGNO 2021
SECONDA RATA DI ACCONTO: 16 DICEMBRE 2021
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2021.
ESENZIONI ANNO 2021
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 599 e 600, Legge n. 178/2020) ha disposto l’esclusione dal versamento dell’acconto IMU 2021, per i seguenti immobili:
– stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
– immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni) e relative pertinenze, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
– agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
– immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
– discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
Altresì, il Decreto Sostegni, all’art. 6-sexies del D.l. 41/2021 ha disposto l’esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto stesso. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
ALIQUOTE E DESTRAZIONI
Categorie:
Abitazione principale
Soltanto categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)] e relative pertinenze categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Aliquota: 6 per mille
Detrazioni: Fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta: € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione
Altri immobili
Aliquota: 10,6 per mille
Altri fabbricati (cat. da D1 a D9)
Aliquota Stato: 7,6 per mille
Aliquota Comune: 3,0 per mille
Terreni agricoli
Esenzione [art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 – legge di stabilità 2016 / lettera h) del comma 1 art.7, comma, lett. h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504], in quanto il Comune di Calatabiano ricade tra quelli in cui i terreni agricoli sono esclusi dal pagamento ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 09 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18. Giugno 1993” (a cui è allegato elenco dei comuni ricadenti in aree montane e parzialmente montani)
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D 10): esenti
ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Sono considerate abitazioni principali:
– la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
– l’unita’ immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO
Sono soggette ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50% le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’IMU può essere effettuato utilizzando il Modello F24, ovvero tramite apposito bollettino postale 1008857615, uguale per tutti i comuni d’Italia e disponibile presso gli uffici postali.
Per i pagamenti dall’estero mediante bonifico bancario IBAN: IT67U0871383900000000081000
SWIFT/BIC: ICRAITRRJT0
Causale: Acconto/Saldo IMU 2021
L’imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando il codice tributo Ente B384 ed i codici tributi:
– 3912 IMU per le abitazioni principali (soltanto categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
– 3916 IMU per le aree fabbricabili
– 3918 IMU altri fabbricati
– 3930 IMU altri fabbricati categoria D da D1 a D9 (3 per mille – Comune)
VERSAMENTI ALLO STATO
– 3925 IMU altri fabbricati categoria D da D1 a D9 (7,6 per mille – Stato)
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Intelisano
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Rosalba Pennino
L’ASSESSORE AI SERVIZI FINANZIARI
Lidia Miano
Calcolo IMU 2021 e stampa Modello F24
Allegati