Si informano i contribuenti che per l’anno 2022 restano confermate le aliquote e le detrazioni della “Nuova IMU” approvate con deliberazione di C.C. n. 19 del 15/07/2020.
Scadenze:
PRIMA RATA DI ACCONTO: 16 GIUGNO 2022
SECONDA RATA DI ACCONTO: 16 DICEMBRE 2022
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2022.
Novita’ I.M.U. 2022
RIDUZIONE IMU SU UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTI DA RESIDENTI ALL’ESTERO
(art.1, comma 743, L. n.234/2021)
Incremento, per l’anno 2022, dell’agevolazione IMU per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia per una sola abitazione, non locata o concessa in comodato, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
L’ammontare dell’imposta dovuta viene ridotta dal 50 per cento al 37,5 per cento.
ESENZIONE IMU “IMMOBILI MERCE”
(art.1, comma 751, L. n. 160/2019)
A decorrere dal 1 gennaio 2022 sono esenti dall’ IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
ABITAZIONE PRINCIPALE
(art. 5 decies D.L. n. 146/2021 conv. in L. n.215/2021)
Nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, siti nello stesso comune oppure in comuni diversi, l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale.
ESENZIONE IMMOBILI DELLA CATEGORIA CATASTALE D3
(art.78, comma 1, lett. d) e comma 3 D.L. n.104/2020)
Confermata per il 2022 l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Categorie:
Abitazione principale
[soltanto categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)] e relative pertinenze [categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate]
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Aliquota: 6 per mille
Detrazione: fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta: € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Altri immobili (incluse aree fabbricabili)
Aliquota: 10,6 per mille
Altri fabbricati (cat. da D1 a D9)
Aliquota Stato: 7,6 per mille
Aliquota Comune: 3,0 per mille
Terreni agricoli
Aliquota: 10,6 per mille
Terreni agricoli esenti:
– dal foglio di mappa 1 al foglio di mappa 11 e dal foglio di mappa 16 al foglio di mappa 22
(Ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 – legge di stabilità 2016 / lettera h) del comma 1 art.7, comma, lett. h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504 in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993);
– posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
– a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
Si sottolinea che non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area edificabile, come definita dalla lettera b) dell’art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell’utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili.
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D 10): esenti
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’IMU può essere effettuato utilizzando il Modello F24, ovvero tramite apposito bollettino postale 1008857615, uguale per tutti i comuni d’Italia e disponibile presso gli uffici postali.
Per i pagamenti dall’estero mediante bonifico bancario
IBAN: IT67U0871383900000000081000 SWIFT/BIC: ICRAITRRJTO
Causale: Acconto/Saldo IMU 2022
L’imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando il codice tributo Ente B384 ed i codici tributi:
– 3912 IMU per le abitazioni principali (soltanto categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
– 3916 IMU per le aree fabbricabili
– 3918 IMU altri fabbricati e terreni agricoli
– 3930 IMU altri fabbricati categoria D da D1 a D9 (3 per mille – Comune)
VERSAMENTI ALLO STATO
3925 IMU altri fabbricati categoria D da D1 a D9 (7,6 per mille – Stato)
Calatabiano, 07 giugno 2022
IL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Rosalba Pennino
Calcolo IMU 2022 e stampa Modello F24
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