EMERGENZA CORONAVIRUS, SCUOLE CHIUSE DA DOMANI FINO AL 15 MARZO.

Da domani, fino al 15 marzo, tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Calatabiano resteranno chiuse, in ottemperanza all’ultimo decreto del Presidente del Consiglio che, oltre alla sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole ed università italiane, ha stabilito nuove misure per contrastare la diffusione del Covid-19.

 

ART. 1 – DPCM DEL 4.3.2020

(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

 

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio

nazionale si applicano le seguenti misure:

  1. a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale

sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica

utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra

attività convegnistica o congressuale;

  1. b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia

pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

  1. c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in

ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli

di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e

successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle

sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte

chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le

società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli

idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti

e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere,

svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono

ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della

raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

  1. d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente

decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui

all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole

di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,

comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di

corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di

svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post

universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in

formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei

tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate

presso i ministeri dell’interno e della difesa;

  1. e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e

le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni

ordine e grado;

  1. f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per

l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di

ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai

sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro

presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

  1. g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

  1. h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta

la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove

possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto

particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove

ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle

attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche

intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

  1. i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza

sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle

Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività

possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime

Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con

disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso

individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle

curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al

completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente

lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini

delle relative valutazioni;

  1. l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei

dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche

diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

  1. m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie

assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi

indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie

a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

  1. n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.

81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del

Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro

subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza

degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della

legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla

documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul

lavoro;

  1. o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno

potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1,

lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei

termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  1. p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore

degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del

Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il

contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi

idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della

prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e

negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni

di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e

successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

 

Calatabiano, 04-03-20

U.S. Emanuela Corsi

Tessera O.d.G. n. 159158

Tel. 3474081642