Da domani, fino al 15 marzo, tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Calatabiano resteranno chiuse, in ottemperanza all’ultimo decreto del Presidente del Consiglio che, oltre alla sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole ed università italiane, ha stabilito nuove misure per contrastare la diffusione del Covid-19.
ART. 1 – DPCM DEL 4.3.2020
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)
nazionale si applicano le seguenti misure:
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attività convegnistica o congressuale;
pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli
di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e
successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle
sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte
chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le
società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli
idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti
e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere,
svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della
raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);
decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole
di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di
corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post
universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in
formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate
presso i ministeri dell’interno e della difesa;
le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado;
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di
ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai
sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro
presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove
possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto
particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove
ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle
attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche
intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività
possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime
Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso
individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente
lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini
delle relative valutazioni;
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche
diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi
indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie
a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro
subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della
legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla
documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro;
potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei
termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del
Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il
contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi
idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della
prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e
negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni
di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e
successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.
Calatabiano, 04-03-20
U.S. Emanuela Corsi
Tessera O.d.G. n. 159158
Tel. 3474081642